S.I.A.E.C.M. - Progetto per la Cultura della Sicurezza sul Posto di Lavoro 

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SIAECM Salute e Sicurezza sul Lavoro -  Intervista esclusiva

L'ANALISI DEL GIURISTA

Bene la “81”,

ma ora andare oltre


Learco SAPORITO: « Verso una normativa unica »

SIAECM per il Progetto Cultura della Sicurezza intervista Learco SAPORITO

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oggi denominato Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, costituisce lo strumento della gestione delle politiche pubbliche del lavoro, della occupazione e delle diverse politiche collaterali come quelle della previdenza, dell’assistenza sociale e dello sviluppo dello spirito cooperativistico.

Tutti gli interventi pubblici sono mirati alla difesa del lavoratore considerato la parte debole del rapporto di lavoro. E’ inutile dire che sullo sfondo ed intorno al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale c’è da scrivere la storia dell’impegno del movimento sindacale rivolto a convincere la burocrazia ad operare come strumento per salvaguardare la dignità morale e la salute dei lavoratori.


“Un Paese in ritardo
nelle politiche del lavoro”

Nel nostro paese le politiche del lavoro, come il processo d’industrializzazione, si sono sviluppate con ritardo, trovando maggiori difficoltà (rispetto ad altri paesi) ad acquistare una sua identità ed i suoi connotati autonomi.
All’inizio del secolo scorso le politiche del lavoro sono apparse, nella realtà, assorbite nelle leggi di polizia e di ordine pubblico, quando la stessa politica previdenziale rientrava nella beneficenza, in alcune forme primordiali del mutualismo, sotto il segno della solidarietà cristiana più che di una lotta di classe.
Ciò spiega come nel lontano passato non esisteva una legislazione sociale e, di conseguenza, non era possibile ancorare la tutela del lavoro al sistema normativo.
L’assenza di una classe operaia organizzata, le leggi economiche e le ragioni delle industrie finivano con il prevalere su quelle sociali. In tale quadro nascevano i primi controlli sul lavoro ed ispezioni in settori specifici quali erano le cave e le miniere, sia pure considerati insufficienti.

“Si comincia a legiferare
soltanto 60 anni fa”

Solo dopo la seconda guerra mondiale l’amministrazione del lavoro ha assunto una sua autonoma organizzazione e le burocrazie ministeriali svolgevano un ruolo informale di mediazione nelle vertenze collettive del lavoro.
Col passare del tempo ci si accorse che non si poteva più sottacere che l’alta incidenza degli infortuni (oltre che a cause varie, eliminabili in ogni caso) era dovuta alla scarsa preparazione professionale, soprattutto con la venuta in Italia di immigrati dell’area africana, mediterranea e del centro-europa. Le più recenti iniziative legislative adottate dall’Italia (parlo innanzitutto del D.L. 9 Aprile 2008, n. 81 in attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123) costituiscono un importante passo avanti, perché hanno dato luogo ad un Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro quale strumento normativo di riforma.
Le prime leggi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro risalgono al Codice Civile del 1942. Viene considerata importante la legislazione introdotta con alcuni decreti adottati con DPR nel 1956. Vi è anche da dire che, nonostante le copiose fonti del diritto, la sicurezza dei lavoratori fu comunque non tutelata per scarsa applicazione delle norme. Importante furono le leggi adottate nel nostro paese nel 1994 e ’96, decreti n. 626 e 494, dopo ’adozione da parte dell’Unione Europea di specifiche direttive in materia di sicurezza. La conseguenza di tali nuove fonti normative fece sì che le imprese, i committenti ed i datori di lavoro dovessero assumersi l’onere di migliorare le condizioni di lavoro, l’informazione sui rischi, anche mediante apposite figure professionali responsabili della sicurezza. Ci piace ricordare che maggiore attenzione fu riservata alla materia anche da parte delle Regioni, che adottarono specifiche norme.

“Il Debitore della sicurezza
nei posti di lavoro”

Importante furono la costituzione di un apposito Servizio di Prevenzione e Protezione ed il principio dell’obbligo della valutazione del rischio da parte delle aziende.
L’obiettivo delle leggi era di ridurre al minimo la probabilità di danno causato da infortuni e malattie professionali. Il quadro normativo si arricchisce con l’introduzione del “Debitore della sicurezza nei posti di lavoro” e l’introduzione di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto democraticamente dai lavoratori e consultato necessariamente e preventivamente nei processi di valutazione dei rischi.
In qualche modo, queste disposizioni costituivano anche l’attuazione dei principi dell’art. 41 della nostra Costituzione e dell’art. 2087 del Codice Civile.

“Un'attenzione particolare
al settore dell’edilizia”

Attenzioni particolari furono riservate al settore dell’edilizia, nel quale si concentrava il maggior numero d’infortuni sul lavoro.
Le disposizioni introdotte dal ricordato DL n. 81/2008 costituiscono un Testo Unico sulla sicurezza del lavoro ed introducono sanzioni penali per i trasgressori. Con la nuova normativa vengono istituiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza con compiti anche ispettivi degli impianti e di esame dei documenti aziendali. Diventa obbligatoria, per i datori di lavoro, la pubblicazione dei documenti di valutazione complessiva del rischio e s’introduce l’istituto della responsabilità tra aziende appaltatrici ed aziende subappaltanti. Altre norme prevedono la sospensione dell’attività fino alla messa in regola ed una particolare attenzione, sotto il profilo penale, per le aziende che si mettono in regola dopo l’incidente sul lavoro, anche mortale.

“Si mira al controllo
delle filiere dii subappalto”

In qualche modo, con la nuova legge, si mira al controllo delle filiere di subappaltanti, anche con una maggiore attenzione alla possibilità di escludere dalle gare di appalto enti ed aziende pubbliche che non rispettano le leggi di sicurezza sul lavoro.
Molto interessante è anche la normativa relativa al trattamento economico dei lavoratori che abbiano subito infortuni durante l’assenza dal luogo di lavoro.
Per dare un giudizio finale, si può dire che finalmente, dopo tanti anni di debolezza del lavoratore per effetto di norme sbilanciate a favore delle aziende, come ricordato all’inizio, oggi il diritto dei lavoratori viene esaltato e riconosciuto. La produttività delle aziende è un diritto legittimo, ma prima di questo occorre rispettare la legittima aspettativa della sicurezza dei lavoratori. Bisogna ringraziare il Presidente Napolitano, che è intervenuto autorevolmente sui problemi della sicurezza dei lavoratori; le sue parole interpretano lo spirito dei principi costituzionali in materia di sicurezza sul posto di lavoro.
Un auspicio finale riguarda la possibile trasformazione dell’attuale Testo Unico in un Codice. Le fonti normative sarebbero più chiare e più vincolanti.

 

* Learco Saporito è, in Italia, uno dei massimi esperti di diritto pubblico, in particolare di Pubblica Amministrazione. Titolare per lungo tempo della cattedra di Diritto Pubblico all’Università di Teramo, l’ha lasciata circa sette anni fa per divenire titolare di cattedra, sempre di Diritto Pubblico, presso l’’Università telematica romana “Guglielmo Marconi”.
Da circa un trentennio, senza mai lasciare l’insegnamento universitario, svolge anche attività politica: prima nella Democrazia Cristiana (è stato eletto al Senato nel 1981) e, poi, in Alleanza Nazionale (nelle liste del Polo della Libertà è stato confermato al Senato fino alla scorsa legislatura).
Ha ricoperto anche incarichi di Governo: nella legislatura 2001-2006, nel secondo governo Berlusconi, è stato infatti sottosegretario alla Funzione Pubblica, il cui dicastero era allora retto dal ministro Franco Frattini.



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 Ultimo aggiornamento 15/11/2009
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