“Un Paese in ritardo
nelle politiche del lavoro”
Nel nostro
paese le politiche del lavoro, come il processo
d’industrializzazione, si sono sviluppate con ritardo,
trovando maggiori difficoltà (rispetto ad altri paesi) ad
acquistare una sua identità ed i suoi connotati autonomi.
All’inizio del secolo scorso le politiche del lavoro sono
apparse, nella realtà, assorbite nelle leggi di polizia e di
ordine pubblico, quando la stessa politica previdenziale
rientrava nella beneficenza, in alcune forme primordiali del
mutualismo, sotto il segno della solidarietà cristiana più che
di una lotta di classe.
Ciò spiega come nel lontano passato non esisteva una
legislazione sociale e, di conseguenza, non era possibile
ancorare la tutela del lavoro al sistema normativo.
L’assenza di una classe operaia organizzata, le leggi
economiche e le ragioni delle industrie finivano con il
prevalere su quelle sociali. In tale quadro nascevano i primi
controlli sul lavoro ed ispezioni in settori specifici quali
erano le cave e le miniere, sia pure considerati insufficienti.
“Si
comincia a legiferare
soltanto 60 anni fa”
Solo dopo la
seconda guerra mondiale l’amministrazione del lavoro ha
assunto una sua autonoma organizzazione e le burocrazie
ministeriali svolgevano un ruolo informale di mediazione nelle
vertenze collettive del lavoro.
Col passare del tempo ci si accorse che non si poteva più
sottacere che l’alta incidenza degli infortuni (oltre che a
cause varie, eliminabili in ogni caso) era dovuta alla scarsa
preparazione professionale, soprattutto con la venuta in Italia
di immigrati dell’area africana, mediterranea e del
centro-europa. Le più recenti iniziative legislative adottate
dall’Italia (parlo innanzitutto del D.L. 9 Aprile 2008, n. 81
in attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123)
costituiscono un importante passo avanti, perché hanno dato
luogo ad un Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro quale
strumento normativo di riforma.
Le prime leggi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro risalgono al
Codice Civile del 1942. Viene considerata importante la
legislazione introdotta con alcuni decreti adottati con DPR nel
1956. Vi è anche da dire che, nonostante le copiose fonti del
diritto, la sicurezza dei lavoratori fu comunque non tutelata
per scarsa applicazione delle norme. Importante furono le leggi
adottate nel nostro paese nel 1994 e ’96, decreti n. 626 e
494, dopo ’adozione da parte dell’Unione Europea di
specifiche direttive in materia di sicurezza. La conseguenza di
tali nuove fonti normative fece sì che le imprese, i
committenti ed i datori di lavoro dovessero assumersi l’onere
di migliorare le condizioni di lavoro, l’informazione sui
rischi, anche mediante apposite figure professionali
responsabili della sicurezza. Ci piace ricordare che maggiore
attenzione fu riservata alla materia anche da parte delle
Regioni, che adottarono specifiche norme.
“Il Debitore
della sicurezza
nei posti di lavoro”
Importante
furono la costituzione di un apposito Servizio di Prevenzione e
Protezione ed il principio dell’obbligo della valutazione del
rischio da parte delle aziende.
L’obiettivo delle leggi era di ridurre al minimo la probabilità
di danno causato da infortuni e malattie professionali. Il
quadro normativo si arricchisce con l’introduzione del
“Debitore della sicurezza nei posti di lavoro” e
l’introduzione di un Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, eletto democraticamente dai lavoratori e consultato
necessariamente e preventivamente nei processi di valutazione
dei rischi.
In qualche modo, queste disposizioni costituivano anche
l’attuazione dei principi dell’art. 41 della nostra
Costituzione e dell’art. 2087 del Codice Civile.
“Un'attenzione
particolare
al settore dell’edilizia”
Attenzioni
particolari furono riservate al settore dell’edilizia, nel
quale si concentrava il maggior numero d’infortuni sul lavoro.
Le disposizioni introdotte dal ricordato DL n. 81/2008
costituiscono un Testo Unico sulla sicurezza del lavoro ed
introducono sanzioni penali per i trasgressori. Con la nuova
normativa vengono istituiti i Rappresentanti dei Lavoratori per
la Sicurezza con compiti anche ispettivi degli impianti e di
esame dei documenti aziendali. Diventa obbligatoria, per i
datori di lavoro, la pubblicazione dei documenti di valutazione
complessiva del rischio e s’introduce l’istituto della
responsabilità tra aziende appaltatrici ed aziende
subappaltanti. Altre norme prevedono la sospensione
dell’attività fino alla messa in regola ed una particolare
attenzione, sotto il profilo penale, per le aziende che si
mettono in regola dopo l’incidente sul lavoro, anche mortale.
“Si
mira al controllo
delle filiere dii subappalto”
In qualche
modo, con la nuova legge, si mira al controllo delle filiere di
subappaltanti, anche con una maggiore attenzione alla possibilità
di escludere dalle gare di appalto enti ed aziende pubbliche che
non rispettano le leggi di sicurezza sul lavoro.
Molto interessante è anche la normativa relativa al trattamento
economico dei lavoratori che abbiano subito infortuni durante
l’assenza dal luogo di lavoro.
Per dare un giudizio finale, si può dire che finalmente, dopo
tanti anni di debolezza del lavoratore per effetto di norme
sbilanciate a favore delle aziende, come ricordato all’inizio,
oggi il diritto dei lavoratori viene esaltato e riconosciuto. La
produttività delle aziende è un diritto legittimo, ma prima di
questo occorre rispettare la legittima aspettativa della
sicurezza dei lavoratori. Bisogna ringraziare il Presidente
Napolitano, che è intervenuto autorevolmente sui problemi della
sicurezza dei lavoratori; le sue parole interpretano lo spirito
dei principi costituzionali in materia di sicurezza sul posto di
lavoro.
Un auspicio finale riguarda la possibile trasformazione
dell’attuale Testo Unico in un Codice. Le fonti normative
sarebbero più chiare e più vincolanti.