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SIAECM Salute e Sicurezza sul Lavoro -  Intervista esclusiva

L'INTERVISTA

Ora occorre passare presto

al “Codice della Sicurezza”

 

Andare oltre la “81”? Saporito spiega il perché

 Professor Saporito, perché il legislatore ha sentito il bisogno, in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro, di superare la legge n° 626 e
di varare la legge n° 81?

Ormai da tre o quattro anni, Parlamento e Governo hanno preso coscienza, in maniera forte e decisa, di un problema fondamentale nel quadro dell’evoluzione della nostra società: occorre dare, sul piano delle fonti normative, chiarezza assoluta a tutto ciò che riguarda la sicurezza e la salute sul posto di lavoro.
E la scelta del legislatore, aldilà ed al disopra della sensibilità sociale, è stata in un certo qual modo imposta dal sensibile aumento degli incidenti e delle cosiddette “morti bianche” sui posti di lavoro e dalla presa di posizione del Capo dello Stato.
Si è preso coscienza, cioè, che sotto molteplici aspetti tutta la normativa precedente in materia era ormai arretrata ed in molti casi sorpassata irrimediabilmente rispetto all’evolversi della realtà sociale soprattutto di questo ultimo quindicennio. Va infatti ricordato che la legge più recente in fatto di sicurezza e salute sul posto di lavoro è quella 626 che è stata promulgata nel 1994. E alle sue spalle, la 626 ha a sua volta circa un sessantennio di normative (la prima legge in materia fu promulgata nel 1955, quando finalmente si prese coscienza che eravamo difronte ad un grande problema sociale non più delegabile alla sola trattativa privata tra datore di lavoro e propri dipendenti; fu così, ad esempio che nacque l’INAIL e furono approvate altre leggi sullo stesso tema). Ed è così che si è arrivati, circa un anno fa, alla promulgazione della legge n° 81, che compie un ulteriore notevole salto di qualità per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul posto di lavoro.

Quali sono, da un punto di vista giuridico, le innovazioni più importanti introdotte dalla legge n° 81, quelle, insomma, che rappresentano il grosso salto di qualità rispetto alla 626 ed a tutta la precedente normativa?
La 81 (promulgata il 9 aprile dello scorso 2008) è, dal punto di vista giuridico, un Testo Unico e – come del resto avviene per tutti i Testi Unici – proprio come tale riforma, rifinisce ed armonizza le disposizioni contenute non solo nella più recente legge n° 626, ma anche in tutte le altre leggi promulgate in questi ultimi sessant’anni circa.
Certamente, l’innovazione più appariscente è l’introduzione dell’aspetto penale per chi viola, in tutto od anche solo in parte, la normativa riguardante la sicurezza e la salute sul posto di lavoro. Per i datori di lavoro inadempienti, la 626 prevedeva, infatti, solo ammende di natura pecuniaria; con la 81, invece, per il datore di lavoro che viola la norma alla sanzione pecuniaria si aggiunge la sanzione di natura penale, che prevede una condanna sino a due anni di carcere.

Ma questo salto di qualità è legato solo all’introduzione della sanzione penale a fianco di quella tradizionale pecuniaria?
Certamente no. Se l’introduzione dell’aspetto penale è la “novità” sicuramente più significativa ed appariscente contenuta nella 81, un’altra innovazione non è certo di minore importanza. E’ quella che introduce, per la prima volta anche rispetto alla più recente 626, la corresponsabilità anche da parte del datore di lavoro che operi in regime di subappalto.
Fino ad oggi, infatti, l’azienda che operava come subappaltante (cosa, ad esempio, frequentissima nel settore dell’edilizia, sicuramente uno dei più colpiti in assoluto dal triste fenomeno degli infortuni e dal tragico fenomeno delle “morti bianche”), se la violazione della norma le “proveniva” dal suo appaltante, poteva scaricare su quest’ultimo l’intera responsabilità. Ora non più. La 81, infatti, prevede, in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro, la piena corresponsabilità anche del subappaltante. Una norma che certamente serve a fare molta più chiarezza nel mare magnum del subappalto.

Ma ancora. Sempre il Testo Unico della 81 introduce un’altra significativa ed importante innovazione: la figura obbligatoria del rappresentante per la sicurezza, che viene eletto dai dipendenti dell’azienda. Una norma che vale per tutte le aziende (aldilà della dimensione numerica dei propri addetti).
Poi, sempre la 81 introduce l’obbligo, per il datore di lavoro, della pubblicazione della valutazione complessiva del rischio legato alla natura del ciclo produttivo dell’azienda ed alle strutture aziendali messe in essere per la sicurezza sul posto di lavoro.

Da citare, infine, anche l’introduzione della figura del medico competente. Vale a dire che d’ora innanzi nel campo della medicina legata alla sicurezza ed alla salute sul posto del lavoro potranno operare solo quei medici che, a seguito di specifici corsi di formazione riconosciuti dal ministero della Salute, siano dichiarati, appunto, “competenti” ad operare nel settore specifico.

Si può allora, professor Saporito, legittimamente concludere che la normativa contenuta nel Testo Unico della legge n° 81 sia, almeno per il prossimo decennio, abbastanza esaustiva rispetto alla grande tematica sociale della sicurezza e della salute sul posto di lavoro?
L’adozione del Testo Unico della ”81” rappresenta sicuramente un notevole passo avanti in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro: proprio per il suo essere Testo Unico, che (come abbiamo detto all’inizio) “riforma, rifinisce ed armonizza le disposizioni contenute non solo nella più recente legge n° 626, ma anche in tutte le altre leggi promulgate in questi ultimi sessant’anni circa”; e poi, perché è una normativa sicuramente più al passo con l’evoluzione della realtà sociale soprattutto di questi ultimi anni.
Detto questo, da giurista avverto la necessità di andare, ed in tempi ragionevolmente brevi, al superamento della formula giuridica del Testo Unico per approdare invece a quella del Codice.
Lo strumento legislativo del Codice ha infatti due enormi vantaggi, rispetto a quello del Testo Unico, soprattutto quando siamo in presenza di tematiche riguardanti settori che attengono ad una realtà molto complessa qual è, appunto, quella della sicurezza e della salute sul posto di lavoro.

Il primo vantaggio
è quello di una maggiore operatività. A differenza dello strumento Testo Unico, lo strumento Codice è infatti in grado di prevedere e stabilire le esatte modalità di applicazione di ogni aspetto della normativa. Un esempio - tanto per chiarirsi - può essere quello del Codice della Strada, che è l’unico riferimento giuridico per questo settore.

Il secondo vantaggio
è che il Codice ha, a differenza del Testo Unico, una sola norma che riguarda tutta la materia in oggetto. Insomma, è l’ultimo definitivo strumento in materia di certezza del diritto.
Da giurista, dico che avrei preferito sin da subito che si fosse proceduto sulla strada del Codice invece che su quella del Testo Unico. Ma visto che si è scelta quest’ultima via, ora mi auguro che, dopo l’esperienza del testo Unico della 81 (che, ripeto, è comunque importante e rilevante per le innovazioni che ha introdotto), si passi il più rapidamente possibile al “Codice per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro”.

 

* Learco Saporito è, in Italia, uno dei massimi esperti di diritto pubblico, in particolare di Pubblica Amministrazione. Titolare per lungo tempo della cattedra di Diritto Pubblico all’Università di Teramo, l’ha lasciata circa sette anni fa per divenire titolare di cattedra, sempre di Diritto Pubblico, presso l’’Università telematica romana “Guglielmo Marconi”.
Da circa un trentennio, senza mai lasciare l’insegnamento universitario, svolge anche attività politica: prima nella Democrazia Cristiana (è stato eletto al Senato nel 1981) e, poi, in Alleanza Nazionale (nelle liste del Polo della Libertà è stato confermato al Senato fino alla scorsa legislatura).
Ha ricoperto anche incarichi di Governo: nella legislatura 2001-2006, nel secondo governo Berlusconi, è stato infatti sottosegretario alla Funzione Pubblica, il cui dicastero era allora retto dal ministro Franco Frattini.



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