SIAECM - Società Scientifica Registrata Ministero della Salute - ECM n. 5607

Società Scientifica Registrata Ministero della Salute - ECM n. 5607
Sede legale: 00168 ROMA - via Monti di Primavalle , 170
tel-fax 06.97.27.49.09
www. siaecm.org

S T A T U T O

Articolo 1 – Costituzione e denominazione
  1. E’ costituita - dai soggetti di cui al successivo art. 6, commi 3 e 4 - l’associazione denominata “S.I.A.E.C.M. – Società Italiana per l’Aggiornamento e l’Educazione Continua in Medicina”.
  2. L’Associazione - apartitica e senza fini di lucro - associa soggetti particolarmente qualificati nel campo della medicina, della tutela della salute e dei rapporti sociali.
  3. L’Associazione, con il presente Statuto, recepisce le norme del decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n.460 ed in particolare l’art. 5, comma 4-quinquies, ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni fiscali previsti dalla stessa normativa.

Articolo 2 – Sede

  1. L’Associazione ha sede legale in Roma, in via Monti di Primavalle, 170 - 00168 Roma
  2. L’Associazione può costituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale, in quello comunitario ed extra-comunitario.
  3. La sede dell’Associazione può essere trasferita con deliberazione del Comitato Direttivo.

Articolo 3 – Scopo Sociale

1. La "S.I.A.E.C.M. - Società Italiana per l'Aggiornamento e l'Educazione Continua in Medicina", successivamente denominata S.I.A.E.C.M., ha lo specifico scopo dell'aggiornamento scientifico e della formazione professionale permanente anche nel rispetto e in esecuzione dei dettami dell'E.C.M. - Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute, ai medici che intendono assicurare il loro perfezionamento professionale e alle altre figure professionali operanti nel Comparto Sanitario.

2. La S.I.A.E.C.M. si propone, tra l’altro, i seguenti fini ed obiettivi: a) rispondere alle aspirazioni scientifiche e professionali dei soggetti del Comparto Sanità indicati al comma 1, anche in collaborazione con altre Associazioni Mediche, Societa' Scientifiche, con Associazioni Professionali e con Istituzioni Pubbliche e Private anche non aventi fini di lucro;; b) assicurare all'attività di aggiornamento e di formazione professionale permanente l'indispensabile supporto scientifico, con il contributo di esponenti del mondo medico e sanitario, nonché di cultori di tutte le branche della medicina e di materie e settori affini e di carattere sociale;

c) favorire l'aggiornamento del medico e delle figure professionali del Comparto Sanità sui temi della prevenzione delle malattie e sulla evoluzione dei metodi di ricerca e di indagine diagnostica e sui progressi terapeutici delle varie patologie, con particolare riguardo a quelle con maggiore influenza sulle condizioni di salute e di vita della popolazione, nel contesto delle tematiche organizzative del S.S.N. - Servizio Sanitario Nazionale per quanto concerne la quantità e la qualità delle prestazioni;

d) diffondere tra gli organi pubblici e privati responsabili della gestione delle politiche della sanità i risultati delle esperienze e degli studi elaborati dalla Società o da questa individuati in tema di malattie sociali, di medicina preventiva e riabilitativa;

e) curare lo scambio di informazioni scientifiche e i rapporti con le associazioni mediche anche di altri Paesi;

f) promuovere incontri e convegni a carattere territoriale, di livello provinciale, nazionale ed internazionale, accessibili sia a tutti i medici che alle altre diverse figure professionali del Comparto Sanitario;

g) diffondere per mezzo degli organi di comunicazione, le iniziative, gli studi e le ricerche, i programmi e le proposte della Società;

h) esaltare l'attenzione sull'importanza dell'etica sia nel campo della ricerca che in quello professionale;

i) formulare suggerimenti in modo da prevedere la modulazione nel tempo della formazione rispetto ad obiettivi adeguati alla evoluzione della pratica della medicina nel territorio, nonché la rivalutazione con nuovi contenuti dell’abilitazione all'esercizio professionale.

Articolo 4 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

b.
dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Società;
c.
dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
d.
da donazioni, legati, lasciti;
e.
da erogazioni e sovvenzioni provenienti da soggetti pubblici e privati.

2. Le entrate della Società sono costituite:
a) dalle quote annuali dei soci;
b) dai contributi corrisposti dai soggetti, di cui al successivo art. 21;
c) dai proventi dei beni patrimoniali;
d) dai proventi derivanti da attività strumentali al perseguimento dello scopo

sociale svolte con carattere di non prevalenza; e) da ogni altra entrata o contributo erogati da istituzioni pubbliche o private, finalizzati al conseguimento degli scopi della Società.

Articolo 5 – Esercizio sociale e bilanci

  1. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Alla fine di ciascun esercizio il Comitato Direttivo predispone il bilancio annuale di previsione da presentare - unitamente al programma dell’attività per il nuovo anno - all’Assemblea dei soci, per l’approvazione entro il mese di marzo, fatte salve le diverse disposizioni di legge.
  3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Comitato Direttivo presenta il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.
  4. I bilanci, di cui ai commi 2 e 3, debbono essere depositati presso la sede della Società almeno 15 giorni prima dell’adunanza assembleare per consentire la consultazione da parte degli associati.
  5. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 6 – Soci

  1. Possono essere soci ordinari della Società i soggetti privati e pubblici secondo quanto previsto dal presente articolo.
    1. I soci si distinguono in:
    2. -fondatori;
      -ordinari;
      -aggregati;
      -onorari.
  2. Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti all’atto costitutivo.
  3. Sono soci ordinari i soggetti privati, persone fisiche e associazioni, che, condividendo le finalità della Società come indicate all’articolo 3, vengano ammessi come tali dal Presidente e ratificati nella prima seduta utile del Comitato Direttivo.
  4. Sono soci aggregati i soggetti privati, persone fisiche e associazioni, che, simpatizzando con le finalità della Società come indicate all’articolo 3, vengano ammessi come tali dal Presidente e ratificati nella prima seduta utile del Comitato Direttivo, hanno diritto a partecipare alle attivita' della Societa' ed a ricevere le pubblicazioni da essa curate; tali soci possono chiedere di diventare soci ordinari.
  5. Sono soci onorari i soggetti che - per professionalità ed esperienza maturate nell’ambito delle attività svolte nei campi diversi della medicina o per particolari meriti nei confronti della Società - vengano ammessi come tali dal Comitato Direttivo.
  6. Il Presidente può nominare quali soci corrispondenti soggetti aventi nazionalità diversa dall’italiana che abbiano un curriculum professionale rispondente alle finalità della S.I.A.E.C.M..

Articolo 7 – Soci e quota associativa

  1. I soci fondatori, ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa, che viene determinata di anno in anno dal Comitato Direttivo; con le stesse modalita' viene determinato annualmente il contributo cui sono tenuti i Soci Aggregati.
  2. Le quote annuali di adesione alla Società devono essere versate secondo i tempi stabiliti dal Comitato Direttivo.
  3. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell’Associazione, e non sono trasmissibili.

Articolo 8 – Soci e diritto di voto

  1. I soci fondatori e ordinari hanno parità di diritti, compreso quello di voto.
  2. I soci onorari, aggregati e i soci corrispondenti non hanno diritto di voto.
  3. I soci contribuiscono al conseguimento delle finalità che la Società si propone, secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti - deliberati dal Comitato Direttivo -la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo la loro approvazione.
  4. L’adesione alla Società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo limitato, fatto salvo il diritto di recesso.

Articolo 9 – Qualità di socio

  1. La qualità di socio deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Segretario Generale.
    1. La qualità di socio si perde:
      1. per recesso, da notificare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Società entro il 31 ottobre; esso ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo;
      2. per decadenza, a seguito di mancato versamento della quota associativa annuale.
  2. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata.

Articolo 10 – Organi della Società

1. Sono organi della Società:

a.
l’Assemblea dei soci;
b.
il Comitato Direttivo;
c.
il Presidente;
d.
il Vice Presidente;
e.
il Segretario Generale
f.
il Collegio dei Revisori dei conti;
g.
il Collegio dei Probiviri;
h.
il Comitato dei Garanti.

Articolo 11 – Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea è composta dai soci fondatori e ordinari, qualunque sia il tempo della loro ammissione, e rappresenta l’universalità degli associati.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea, assunte in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
  3. Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di cinque deleghe.
  4. L’Assemblea è convocata dal Presidente per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei Consiglieri, dei Revisori dei conti e dei Probiviri.
  5. L’Assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo ne ravvisino la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.
  6. L’Assemblea è convocata con avviso - contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare - spedito ad ogni socio almeno otto giorni prima della data fissata, utilizzando anche i sistemi di contatto telematici o altri mezzi tali da garantire idonee forme di pubblicità della convocazione.
  7. L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, se è rappresentata almeno la maggioranza degli associati; ed in seconda convocazione, da tenersi non prima del giorno successivo alla data fissata per la prima, qualunque sia la percentuale dei rappresentati.
  8. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
  9. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Comitato Direttivo non hanno diritto di voto.
  10. Per deliberare modifiche del presente statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
  11. Per deliberare lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati e, in seconda convocazione, il cinquanta per cento (50%) degli aventi diritto al voto.
  12. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente assistito da un Segretario eletto dall’Assemblea.
  13. Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale sintetico firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12 – Comitato Direttivo

  1. La Società è retta ed amministrata da un Comitato Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, nominati dall’Assemblea anche fra i soci onorari; essi durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili.
  2. Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; esso nomina altresì un Segretario Generale che puo' svolgere anche funzioni di Tesoriere.
  3. Qualora venissero a mancare uno o più componenti, il Presidente o, in caso di impossibilità, il Vice Presidente o il membro più anziano, convoca il Comitato per la nomina dei sostituti. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Comitato che li ha eletti.

Articolo 13 – Comitato Direttivo: modalità di convocazione e relative delibere

  1. Il Comitato Direttivo è convocato a mezzo lettera - da inviarsi almeno tre giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza anche via fax o e-mail, almeno ventiquattro ore prima -contenente le indicazioni della data, dell’ora, del luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
  2. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.
  3. Delle deliberazioni del Comitato Direttivo si redige processo verbale sintetico firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.
  4. Qualora un Consigliere non partecipi a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo scritto, decade automaticamente.
  5. Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente della S.I.A.E.C.M. lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei Consiglieri e, in ogni caso, almeno una volta l’anno per la redazione dei bilanci di previsione e consuntivo.

Articolo 14 – Comitato Direttivo: poteri

1. Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. In via esemplificativa, esso:

a.
predispone il programma annuale delle attività, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
b.
convoca l’Assemblea dei soci;
c.
ratifica l’ammissione di nuovi soci, effettuata dal Presidente, ed adotta provvedimenti di esclusione;
d.
nomina i componenti del Comitato dei Garanti , costituito ai sensi del successivo art.19;
e.
nomina i componenti del Comitato Scientifico, costituito ai sensi del successivo art. 20;
f.
può apportare variazioni al bilancio, salvo a sottoporle, se l’importo supera il limite previsto dal regolamento, a ratifica della Assemblea nella prima riunione successiva;
g.
emana regolamenti, direttive e note circolari per il funzionamento della Società;
h.
acquista e aliena beni mobili e immobili, accetta eredità e legati, determina l’impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione della Società;
i.
stabilisce l’ammontare delle quote annue associative, in ragione della tipologia degli associati e delle dimensioni dell’ente;
j.
sottopone all’Assemblea le modifiche dello Statuto, dopo aver acquisito il parere vincolante dei soci fondatori;
k.
sottopone all’Assemblea dei soci la ratifica della nomina dei Consiglieri, di cui al precedente art. 12, comma 3;
l.
delibera, con la partecipazione dei soci fondatori, la definizione del logo dell’Associazione e le eventuali modifiche;
m.
delibera su ogni questione che non sia dal presente Statuto o dalla legge espressamente demandata all’Assemblea o ad altri organi.

Articolo 15 – Presidente e Vice Presidente

  1. Il Presidente rappresenta legalmente la Società nei confronti dei terzi ed in giudizio; viene eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi membri; dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
  2. Il Presidente presiede l’Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni ed assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell’Associazione.
  3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni di questi sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 16 – Segretario Generale

  1. Il Segretario Generale; viene eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi membri; dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
  2. Svolge tutti gli atti necessari al funzionamento della S.I.A.E.C.M. e allo svolgimento delle sue finalita' statutarie.
  3. Coordina l'attivita' operativa dell'Associazione d'intesa con il Presidente; puo' svolgere anche funzioni di Tesoriere.

Articolo 17 – Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente, è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, purché iscritti nell’albo dei revisori contabili.
  2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Associazione e redige la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea.
  3. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica cinque anni.
  4. La carica di Revisore è incompatibile con quella di Consigliere.
  5. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle assemblee e può assistere alle riunioni del Comitato Direttivo.

Articolo 18 – Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea tra gli associati; essi durano in carica cinque anni. Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.
  2. In caso di decesso, dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri, lo stesso viene sostituito dal Presidente della Società.
  3. Il Collegio dei Probiviri definisce, in qualità di arbitro, tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e la Società; esprime inoltre parere su tutte le questioni che il Comitato Direttivo sottopone alla sua attenzione.
  4. Costituiscono casi, in via esemplificativa, di deferimento del socio a tale organo: a) il mancato rispetto delle linee programmatiche della società; b) il mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari; c) comportamenti che denotino situazioni di insofferenza o di critica infondata nei riguardi si soci o di organi della Società; d) l'intervenuta cancellazione dall'albo professionale.
  5. Le decisioni assunte dal Collegio dei probiviri sono insindacabili

Articolo 19 – Comitato dei Garanti

  1. Il Comitato dei Garanti, i cui membri sono nominati dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente, rappresenta il nucleo di contatto della S.I.A.E.C.M. con la società civile e con i diversi livelli di governo, compreso quello internazionale, nella materia della sanità e dello sviluppo equilibrato della personalità umana.
  2. Il Comitato dei Garanti è composto da eminenti personalità appartenenti ai diversi settori della politica, dell’economia e della cultura.
  3. Il Comitato dei Garanti assicura il perseguimento dello scopo sociale della Società consentendo l’effettiva affermazione del principio di eticità nelle azioni poste in essere dalla S.I.A.E.C.M.

Articolo 20 – Comitato Scientifico

  1. Il Comitato Scientifico, i cui membri sono nominati dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente, è presieduto da un’eminente personalità appartenente al mondo accademico; esso è composto da un numero di membri tali da rappresentare le diverse branche o specializzazioni della medicina.
  2. I membri debbono possedere elevata e provata capacità professionale, attitudine e moralità tali da assicurare il più ampio e qualificato sostegno all’attività degli organi della S.I.A.E.C.M. nel perseguimento dello scopo sociale.
  3. Il Comitato Scientifico si riunisce su richiesta del Presidente della Società.
    1. Il Comitato Scientifico svolge le seguenti funzioni:
      1. partecipa, se richiesto, alla predisposizione del programma annuale di attività della Società;
      2. contribuisce alla definizione dei contenuti delle attività di studio, ricerca e formazione;
      3. svolge attività consultiva finalizzata al migliore perseguimento dello scopo sociale;
      4. risolve, per conto della Società, quesiti di carattere tecnico relativi a questioni e problemi medico-sanitari;
      5. elabora in generale ogni possibile proposta per la migliore crescita della Società, compresa la pubblicazione di apposito organo di stampa.

Articolo 21 – Comitato dei sostenitori

  1. Il Comitato Direttivo disciplina, su proposta del Presidente, con apposito regolamento l’istituzione e il funzionamento del Comitato dei sostenitori.
  2. Il Comitato dei sostenitori è costituito da rappresentanti, designati da tutti i soggetti  pubblici e privati, nazionali e internazionali  che condividono gli scopi della Società e intendono annualmente sostenerne finanziariamente lo sviluppo.
  3. Il Comitato dei sostenitori può chiedere conto, in qualsiasi tempo, al Comitato Direttivo degli obiettivi perseguiti e dell’uso fatto delle risorse finanziarie conferite, per la realizzazione di progetti specifici.

Articolo 22 – Sezioni Territoriali

  1. Possono essere costituite Sezioni Territoriali della Società articolate, di norma, a livello provinciale e regionale.
  2. Il Comitato Direttivo disciplina, su proposta del Presidente, con apposito regolamento le modalità per la costituzione ed il funzionamento delle Sezioni della S.I.A.E.C.M..

Articolo 23 – Scioglimento

  1. La Società ha durata illimitata. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina fino ad un massimo di tre liquidatori, che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
  2. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’Assemblea, spetta al Presidente della Società o al Comitato Direttivo chiedere all’autorità competente la nomina dei liquidatori.
  3. Quanto residuerà, a seguito e al netto del costo della procedura di liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori stessi, in base alle indicazioni fornite dall’Assemblea.

Articolo 24 – Rinvio

  1. L'Organizzazione ed il funzionamento della S.I..A.E.C.M. -Società Italiana per l’Aggiornamento e l’Educazione Continua in Medicina saranno disciplinati da regolamenti approvati dal Comitato Direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 3.
  2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.
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